Art. 4.
(Finanza di progetto).

      1. Per l'attuazione del PGT per gli aeroporti regionali e locali, il Ministero dei trasporti, di intesa con le regioni, provvede al ricorso alla tecnica della finanza di progetto ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con il concorso del capitale privato, di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.